Chiarimento - libretto di circolazione e patente - per il 3 novembre..


Negli ultimi giorni la notizia del libretto di circolazione che deve riportare lo stesso nominativo della patente che entrerà in vigore il 3 novembre ha avuto un largo seguito e lanciato allarmismi spesso inesistenti (a causa di una circolare poco chiara), con diverse richieste di maggiori informazioni in redazione. In questo articolo faremo quindi chiarezza sulla normativa del Ministero dei Trasporti, vecchia di qualche anno, ma che sarà attuata dal prossimo 3 novembre, come comunicato dalla circolare del 10 luglio 2014.

NESSUN OBBLIGO PER GLI ATTI PRECEDENTI AL 3 NOVEMBRE – L’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione scatta per coloro che usufruiscono di un veicolo non proprio per più di 30 giorni, ma soltanto per quegli atti posteriori al 3 novembre 2014, mentre per quelli precedenti non c’è nessun obbligo e l’aggiornamento resta facoltativo. Nessun obbligo per quei veicoli in comodato d’uso all’interno di un nucleo familiare. Nessun obbligo o sanzione, quindi, per i figli che usano la macchina dei genitori o simili, a patto che si tratti di persone residenti sotto lo stesso tetto. Inoltre anche i soggetti che effettuano attività di autotrasporto con licenza e i rimorchi di massa superiore alle 3,5 tonnellate non hanno quest’obbligo (quindi nessun obbligo per coloro che sono iscritti all’Albo autotrasportatori, di chi ha licenza conto proprio o di chi guida autobus, taxi o noleggio con conducente).

A CHI SI RIVOLGE LA NUOVA NORMATIVA – La normativa si applica soprattutto a chi opera nel settore dei trasporti, alle auto in affitto, alle auto aziendali o in comodato. E non sono esclusi i privati, ad esempio nel caso di un veicolo intestato ad una persona che muore ed i cui parenti guidano l’automezzo intestato al de cuius per più di un mese. Le multe oscilleranno tra 705 e 3.526 euro ed il ritiro del libretto. Le nuove procedure fanno riferimento alle ipotesi in cui:

Vi sia una variazione della denominazione dell’ente;

Vi sia una variazione delle generalità della persona fisica intestataria;

Un soggetto abbia la temporanea disponibilità per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente; che:

Si debba procedere alla intestazione a norme di soggetti giuridicamente incapaci.

COME AGGIORNARE IL LIBRETTO – La nuova misura è volta ad evitare intestazioni fittizie di veicoli e individuare meglio i responsabili di incidenti e infrazioni. Per aggiornare il libretto di circolazione bisognerà recarsi alla Motorizzazione agli sportelli del Dipartimento dei Trasporti. Nel caso di comodato di veicoli aziendali il nome dell’utilizzatore non va annotato sulla carta di circolazione, ma solo registrato alla Motorizzazione e la ricevuta dell’adempimento non va tenuta a bordo del veicolo.

Nessun commento:

Posta un commento

Lascia un commento


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...